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Tributi, esibizione tardiva di documenti: quando è ammissibile?

lentepubblica.it • 22 Novembre 2016

Businessman looking through a magnifying glass to documentsTributi, esibizione tardiva di documenti: quando è ammissibile?

Registri e contabilità, richiesti dall’amministrazione e non mostrati, sono inutilizzabili, a meno che non sussista una causa di forza maggiore.

La verifica fiscale è uno degli aspetti che maggiormente è temuto dai contribuenti. L’accesso da parte dell’Amministrazione finanziaria, oppure della Guardia di Finanza è da sempre tenuto da tutti gli imprenditori.

Per questo motivo occorre non farsi trovare impreparati a vivere situazioni come queste. Si tratta di aspetti che riguardano la vita di tutte le imprese e che prima o poi è opportuno prepararsi a vivere.

E’ indispensabile conoscere in anticipo la normativa che riguarda gli accertamenti fiscali. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile difendersi ed anche sfruttare a proprio vantaggio la norma.

Tributi, esibizione tardiva di documenti: quando è ammissibile?

 

Nel processo tributario il contribuente è legittimato a produrre dei documenti dei quali abbia in precedenza rifiutato l’esibizione, solo nel caso in cui egli riesca a dimostrare, tramite atti allegati, che la mancata produzione è dipesa da cause esterne alla sua sfera di controllo: ipotesi che ricorre, evidentemente, soltanto nel caso in cui il documento preesisteva alla richiesta dell’Ufficio, ma non era nella attuale disponibilità del contribuente, essendone questi venuto in possesso soltanto in un momento successivo. Tale regola, precisano i giudici di legittimità nella sentenza, vale sia ai fini Iva che delle imposte dirette.

 

Sentenza n. 22743 del 9 novembre 2016 (udienza 23 settembre 2016)

 

Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Cerbo Vincenzo – Est. Piccialli Patrizia

 

Articolo 32, commi 3 e 4, Dpr n. 600 del 1973 – Articolo 52, Dpr 633 del 1972 –  Inutilizzabilità nel processo tributario della documentazione che il contribuente ha rifiutato di esibire precedentemente all’ufficio – Il contribuente deve dimostrare l’eventuale causa di forza maggiore quale causa ostativa all’esibizione.

 

 

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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